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  ICI 2008


ATTENZIONE

DAL 2008 ESCLUSIONE dal pagamento dell’ICI delle unitŕ immobiliari destinate ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze e di tutte le unitŕ immobiliari assimilate dal Regolamento Comunale alle abitazioni principali. L’esclusione non riguarda gli immobili di categoria A1, A8 e A9.

Calcolo dell'ICI on line
Immobile
Tipo di immobile
Quota di proprietá  % Possesso nell'anno in corso da 
   
(*)Rendita  €  Aliquota  °/oo 
(**)Riduzione per inagibilitá  dell´immobile      
(***)Detrazione abitazione  principale   Nr. proprietari  (residenti)  
Dati prima pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
Dati seconda pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
Dati terza pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
  Imposta Detrazione Importo rata Da versare
I rata         
II rata         

   
 
Attenzione:
Si declina ogni responsabilità in ordine all’esattezza dei dati in quanto forniti dal contribuente. Verificare i dati inseriti prima di effettuare il versamento.

(*) La rendita da indicare è quella in vigore al 1° gennaio 2008 senza rivalutazione del 5%.

(**) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L’istanza di inagibilità/inabitabilità deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento pena l’applicazione di sanzioni amministrative da € 51,00 a € 258,00 riducibili ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del dovuto.
L’autocertificazione non esonera il contribuente dall’essere in possesso della perizia tecnica di inagibilità/inabitabilità a comprova di quanto dichiarato; tale perizia potrà essere richiesta dal Comune in qualunque momento.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati o fatiscenti per i quali sono necessari interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, lett.c), d), e) della legge 05.08.1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”. Il contribuente è tenuto a dichiarare all’ufficio tributi il venir meno del presupposto per usufruire della riduzione dell’imposta.

(***) Dall’imposta dovuta per l’anno 2008 per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 si continua ad applicare la detrazione di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992.

IMPORTANTE: inserire i valori senza separatore delle migliaia.


ICI ANNO 2008

ALIQUOTA UNICA: 6 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
€ 103,29 da applicare secondo la normativa vigente solo sulle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9

ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ esclusa dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze (box o cantine). L’esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Agli effetti dell’applicazione delle esclusioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (es.: box, posto auto, cantina, soffitta), anche se distintamente iscritte in catasto.
Sono altresì escluse dal pagamento dell’ICI tutte quelle unità immobiliari assimilate dal Comune con Regolamento all’abitazione principale e precisamente:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
  • le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado e da loro adibite ad abitazione principale, previa comunicazione all’Ufficio Tributi.

PAGAMENTO
I versamenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovranno essere eseguiti sul c/c postale n. 63009799 intestato: “COMUNE DI BARLASSINA SERVIZIO TESORERIA ICI”.
Gli importi da versare dovranno essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E’ possibile pagare l’ICI anche con l’F24 al fine di poter utilizzare gli eventuali crediti di altre imposte.
I versamenti dovranno essere eseguiti in acconto entro il 16/06/2008 ed a saldo durante il periodo compreso tra l’1/12/2008 ed il 16/12/2008. Resta nella facoltà del contribuente versare l’imposta dovuta per l’anno 2008 in unica soluzione entro il 16/06/2008.

DICHIARAZIONE
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 è stato abolito l’obbligo della dichiarazione ICI.
Tuttavia continua ad essere necessaria la presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

  • costituzione, variazione o cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta (es.: abitazione principale, uso gratuito).
  • gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del D.Lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale).

La dichiarazione deve essere redatta sui moduli conformi al modello ministeriale e deve essere presentata al Comune entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificato l’evento.


 




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